Con ordinanza cautelare del 24 ottobre 2022, il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso promosso dal Ministero della Cultura italiano e dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia, condannando una società tedesca per aver commercializzato alcuni puzzle raffiguranti l’“Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, per non aver prima chiesto l’autorizzazione alle Gallerie (museo responsabile della custodia e della tutela dell’opera del da Vinci) e per non averne corrisposto il canone di concessione. Nel decidere il caso, il Tribunale ha applicato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) che prevede all’art. 106 ss come “Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con  la  loro  destinazione  culturale, a singoli richiedenti“, potendo richiedere un canone per la concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali, determinati ai sensi dell’art. 108 del medesimo Codice, tenuto conto:

  • del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;
  • dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
  • del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
  • dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché’ dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

In conseguenza della condanna, alla società è stato inibito l’utilizzo a fini commerciali dell’immagine dell’opera e della sua denominazione in qualsiasi forma e in qualunque prodotto e/o strumento, anche informatico, sui propri siti internet e su tutti gli altri siti e social network di loro competenza. Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, il Tribunale ha altresì disposto il pagamento, da parte della società, di una penale di € 1.500,00.

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