Con comunicato pubblicato sul proprio sito in data 13 aprile 2023 (disponibile al seguente link: https://www.premierleague.com/news/3147426 ), la Premier League ha annunciato che le società hanno congiuntamente concordato di rimuovere le sponsorizzazioni di compagnie di scommesse come sponsor principale della maglia di gioco, diventando la prima lega sportiva del Regno Unito ad adottare volontariamente una tale misura volta a ridurre la pubblicità delle scommesse.

Tale decisione – che giunge all’esito di un’intensa interlocuzione tra la lega, le società e il Dipartimento per la cultura, i media e lo sport del Governo e si inserisce in un più ampio disegno di revisione della legislazione in materia di scommesse – sarà efficace a partire dalla stagione sportiva 2026/2027 al fine di garantire un periodo di transizione a tutela degli accordi in essere.

La Premier League dichiara inoltre che sta collaborando con altri sport al fine di sviluppare un nuovo codice per la sponsorizzazione responsabile di scommesse.

In un’ottica comparatistica è bene ricordare che, contrariamente alla scelta volontaria effettuata dalla massima lega inglese, l’Italia è già intervenuta con una legge statale (al pari di quanto fatto, ad esempio, in tema di diritti audiovisivi) da alcuni anni per inibire la pubblicità di giochi e scommesse.

Più in particolare, l’art. 9 del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito, con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 (meglio noto come “Decreto Dignità”) con l’intento di contrastare il disturbo da gioco d’azzardo ha vietato “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”. A specificazione di tale provvedimento normativo – che ha avuto un forte impatto in ambito sportivo – l’AGCOM con delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019 ha emanato delle linee guida in cui ha ulteriormente specificato quali siano le condotte illecite e quali siano invece escluse dal divieto. Tra queste ultime rientra, fra le altre, “l’utilizzo del marchio che identifichi, oltre ai servizi giochi con vincite in denaro o d’azzardo, ulteriori attività, aventi carattere autonomo, purché non sussistano ambiguità circa l’oggetto della promozione e in questa non compaiano elementi evocativi del gioco fatta eccezione per la mera denominazione del fornitore”. Al ricorrere di tali condizioni  – ovverosia che le ulteriori attività abbiano carattere autonomo, che non sussistano ambiguità sull’oggetto della promozione e che non vi siano elementi evocativi del gioco ad eccezione per la mera denominazione del fornitore – una attività promo-pubblicitaria di tale marchio è dunque ritenuta esclusa dal divieto di pubblicità.

Grazie a tale esenzione le agenzie di scommesse hanno quindi iniziato a creare siti di informazione sportiva, che permettono loro di continuare a veicolare il loro marchio su qualunque mezzo.

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